DM e stampi per presse ad iniezione

In occasione di una recente riunione del coordinamento europeo degli Organismi Notificati in ambito Direttiva Macchine 2006/42 si è stabilito di fare definitivamente chiarezza sui casi in cui gli stampi per macchine a iniezione e compressione vanno assoggettati alla Direttiva Macchine e se del caso marcati CE, argomento che era stato oggetto di varie, e in alcuni casi contrastanti, interpretazioni. In sintesi, sono state formulate tre distinte ipotesi:

  • lo stampo è costituito da due parti di metallo senza alcun componente aggiuntivo (stampo inanimato);
  • lo stampo è costituito da due parti di metallo con componenti aggiuntivi come: cilindri, valvole, sistema di riscaldamento eccetera;
  • lo stampo è costituito da due parti di metallo con componenti aggiuntivi come cilindri, valvole, sistema di riscaldamento eccetera e da un sistema di comando fornito dal costruttore di stampi.

Nella prima ipotesi lo stampo è considerato un componente. Il costruttore deve fornire un documento contenente tutte le informazioni necessarie per garantire assemblaggio, messa in servizio e utilizzo in sicurezza (per esempio: peso, dimensioni, massa, procedure di movimentazione e fissaggio). Non serve quindi la marcatura CE.

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Nella seconda ipotesi, pur trattandosi ancora di un componente, vanno fornite informazioni aggiuntive (per esempio: pressione massima e specifiche del sistema idraulico e/o pneumatico, temperatura massima del sistema, specifiche del sistema elettrico se presente eccetera). Poiché in entrambi casi, gli stampi possono essere azionati solo dal comando della macchina a iniezione e questi movimenti sono interbloccati dal sistema di protezione della macchina stessa, è evidente che non possono essere considerati attrezzature intercambiabili, dal momento che il loro utilizzo rientra nell’uso previsto dei macchinari. Anche in questa ipotesi si esclude la marcatura CE.

Nella terza ipotesi, infine, lo stampo può compiere movimenti indipendenti dalla macchina (dal momento che presenta un sistema di comando separato) e deve essere interbloccato con il sistema di protezione della macchina stessa per garantire un adeguato livello di protezione. In tale ambito, si configurano altre due ipotesi. Vi sono stampi integrabili alla pressa senza bisogno di modificarne il sistema di protezione (stampi plug & play), mentre ve ne sono altri che richiedono un adattamento/modifica del sistema di protezione della macchina a iniezione e/o dello stampo stesso. In quest’ultimo caso l’utilizzatore deve garantire che il livello di protezione non venga ridotto. Il fabbricante dello stampo deve sempre fornire tutta la documentazione necessaria sulla base delle Direttive comunque applicabili.

Lo stampo infatti, è da considerarsi come una “quasi macchina” per le seguenti ragioni: non ha un’applicazione specifica (al riguardo si veda l’articolo 2 comma “g” della Direttiva Macchine 2006/42) poiché deve essere sempre montato su una macchina a iniezione al fine di adempiere alla propria funzione; inoltre, non ha un sistema di protezione e pertanto non rispetta i requisiti dell’allegato “I”.

Non va comunque esclusa in assoluto l’ipotesi dell’obbligo della marcatura CE di uno stampo. Sono infatti sempre più presenti, specie nel settore automotive, stampi che integrano al loro interno elementi mobili azionati da un sistema di comando autonomo integrato direttamente allo stampo stesso o collocato su una unità esterna interfacciata (solitamente con un protocollo EUROMAP) alla pressa. In questi casi specifici si suggerisce una analisi precisa per valutare se questo tipo di stampo possa ricadere nel campo di applicazione di una “attrezzatura intercambiabile”. In tal caso si renderebbe necessaria la marcatura CE dello stampo.